In sede di approvazione della Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208/2015), con il comma 960 dell’art. 1, è stata introdotta la nuova aliquota IVA del 5% applicabile (si cita testualmente) alle prestazioni “rese … da cooperative sociali e loro consorzi” di cui alla nuova Tabella A, Parte II-bis: “prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter)”.
La nuova aliquota IVA del 5% è applicabile a dette prestazioni soltanto se rese:
- da cooperative sociali e loro consorzi;
- a favore dei soggetti “svantaggiati” richiamati nel citato n. 27-ter (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo).
N.B.: Il nuovo quadro normativo sopra evidenziato è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016.
Per i contratti in corso, quindi, continuano ad essere applicabili le disposizioni previgenti.
Contestualmente sono stati quindi abrogati:
- per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 la possibilità di optare per il regime di esenzione grazie all’assimilazione alle onlus che significava, per alcune operazioni, l’applicazione della esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/72.
- il n. 41-bis) della Tabella, Parte II che prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese a favore dei citati soggetti “svantaggiati” rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.
A seguito delle nuove disposizioni, quindi, per le cooperative “non sociali” l’aliquota IVA passa dal 4% al 22%.
SCHEMA DI SINTESI
Per le prestazioni suddette svolte dal 1° gennaio 2016, ad eccezione di quelle derivanti da contratti o convenzioni in corso a tale data, l’applicazione dell’Iva dovrebbe seguire le seguenti regole:
- se svolte da cooperative sociali e loro consorzi: Iva 5%
- se svolte da altre cooperative e consorzi sia direttamente che in appalto: Iva 22%
- se svolte da altri soggetti previsti dall’art. 10 e per cui ricorre l’esenzione: Esenti da Iva
Vi ricordiamo che le prestazioni di cui ai citati numeri dell’art. 10 DPR 633/72 sono le seguenti:
numero 18: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con DM;
numero 19: prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
numero 20: prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
numero 21: prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
numero 27-ter prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.
Questioni aperte
Il quadro normativo dopo le modifiche sopra descritte non è del tutto chiaro e restano alcuni quesiti ancora aperti.
Ad esempio, le cooperative sociali sono di diritto onlus ai sensi dell’articolo 10, comma 8 del D.Lgs 460/1997: quindi quando l’articolo 10 del Dpr 633 prevede l’esenzione per alcune attività svolte anche da Onlus, esse possono ancora non applicare l’Iva nei confronti degli utenti finali persone fisiche?
Alcune associazioni di categoria hanno rivolto appositi interpelli all’Agenzia delle Entrate in merito. Attendiamo riscontri per aggiornarVi al meglio.
Studio Corbella
Riferimenti di legge:
- Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208/2015 all’art. 1, commi da 960 a 962).