in scadenza il 11 aprile 2016 per i contribuenti mensili
 
e il 20 aprile per i contribuenti trimestrali
 
 
NB: la presente interessa unicamente i clienti CON P.IVA che registrano la contabilità in proprio.
 
I clienti la cui contabilità è tenuta direttamente in studio NON devono effettuare alcun adempimento (provvediamo noi a compilare ed elaborare il file da trasmettere in Agenzia).
 
 
SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI
Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA (anche in regime di 36/bis) che effettuano le operazioni rilevanti ai fini della comunicazione = chi nel 2015 aveva solo il CF e NON la P.IVA non deve compilare/trasmettere nulla.
 
Sono espressamente esonerati, pur avendo la P.IVA, solo i contribuenti che nel periodo di imposta 2015 rientravano nel regime dei minimi (ex art. 27, comma 1 e 2, DL 98/2011) e dei forfettari (ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge Finanziaria 2015).
ENTI NON COMMERCIALI: sono tenuti all’adempimento MA SOLO per le operazioni relative all’attività commerciale; per gli enti non commerciali che hanno difficoltà nell’estrapolare i dati della sola attività commerciale possiamo valutare di trasmettere anche l’attività istituzionale.
OPERAZIONI RILEVANTI
Se è stata emessa fattura (liberamente o su richiesta del cliente) = tutto da comunicare
Se non è stata emessa fattura MA scontrino o ricevuta = comunicare solo le singole operazioni pari o superiori ai 3.600,00 (comprensivo di IVA).
 
 
Attenzione: come per il 2014 relativamente alla soglia dei 3.600,00 euro occorre considerare la singola ricevuta/scontrino e non il canone/retta/contratto annuale.
 
Per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) e le agenzie di viaggio NON VIGONO più le agevolazioni stabilite per gli anni precedenti: tali soggetti potevano comunicare soltanto le fatture di importo pari o superiore a € 3.600,00 (al lordo dell’IVA) per il 2012 e 2013 e pari o superiore a € 3.000,00 (al netto dell’IVA) per il 2014.
Per il 2015, anche se hanno emesso fatture con importi molto bassi (e che spesso vengono annotate nel registro dei corrispettivi durante l’anno), devono comunicarle tutte.
 
Per i contribuenti in regime 398/91 ci si limiterà ad indicare solamente le operazioni attive in quanto sono le uniche rilevanti ai fini del versamento IVA.
Si evidenzia / sintetizza che:
-        Le fatture emesse a enti pubblici assoggettate allo SPLIT PAYMENT ex art. 17-ter DPR 633/72 (in base al quale i predetti enti sono tenuti a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario) vanno inserite, salvo diversa interpretazione nel merito.
-        Le fatture emesse senza addebito d’IVA in applicazione del REVERSE CHARGE (x esempio cessione di rottami, servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici) vanno inserite.
-        Le fatture di acquisto per canoni di leasing o noleggio vanno inserite.
-        I passaggi interni tra contabilità separate si possono non indicare.
-        Le autofatture per cessioni gratuite di beni rientrante nell’attività dell’impresa vanno inserite (P.IVA del cedente).
-        Le fatture cointestate vanno comunicate con riferimento ad ogni cointestatario per la propria quota (in passato si era già sconsigliato l’emissione di tali fatture; meglio emettere una fattura per ogni soggetto).
-        Le fatture di acquisto presso contribuenti minimi o forfettari vanno inserite (considerate NON IMPONIBILI).
-        Le fatture interessate dalle lettere di INTENTO vanno comunicate (art. 8 comma 1 lettera c) DPR 633/72).
-        Le schede carburanti vanno indicate con la modalità di DOCUMENTO RIEPILOGATIVO (non viene richiesta la P.IVA o CF) (non si indicano se non viene tenuta la scheda carburante e i pagamenti vengono tutti fatti con carta di credito).
 
OPERAZIONI NON RILEVANTI
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
1.   le importazioni;
2.   le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72 (quelle della lettera c interessate dalle lettere di intento INVECE vanno comunicate);
3.   le operazioni intracomunitarie  (cessioni di beni intraUE e prestazioni di servizi diverse da quelle ex artt. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/72; acquisti di beni intraUE e prestazioni di servizi c.d. generiche ex art. 7-ter DPR 633/72);
4.   le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria  (per esempio le utenze di luce, acqua, gas, telefono, locazioni di immobili se il contratto è registrato, compravendite di immobili se l’atto notarile è stipulato nell’anno);
5.   le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
6.   le operazioni attive sanitarie già comunicate tramite il SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS) da farmacia, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e medici e chirurghi e odontoiatri; l’esonero dovrebbe concernere SOLO quanto GIA’ inviato ma si è in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tali operazioni sono difatti già monitorate dall’Agenzia delle Entrate in quanto risultano dai modelli INTRA, BOLLE DOGANALI, BLACK LIST (anche se < 10.000,00 euro annui e quindi non trasmesse), registrazioni presso l’ufficio del Registro, Sistema Tessera Sanitaria.
Non vanno inserite tutte le operazioni registrate come PRIMA NOTA oppure nei registri IVA come FUORI CAMPO IVA o ESCLUSE.
 
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MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO
La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità (alternative), ossia:
1.     analitica (operazione per operazione) =  per chi tiene la contabilità con software gestionali pare la modalità più diretta e chiara;
2.     aggregata (totale operazioni nell’anno con quel fornitore/cliente) = per chi tiene la contabilità a mano o in XLS pare la modalità più veloce.
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N.B. si raccomanda nuovamente a tutti i Signori Clienti che gestiscono la contabilità in proprio, per una corretta compilazione e predisposizione del file, di contattare subito e direttamente la casa software che vi fornisce il programma di contabilità.
Per i clienti che tengono la contabilità in XLS o con programmi che non estrapolano i dati necessari all’adempimento possiamo fornire un prospetto da utilizzare poi per la compilazione manuale nel programma dell’Agenzia delle Entrate (tale programma da scaricare dal sito dell’Agenzia potrà anche essere utilizzato direttamente dal cliente per creare il file da trasmettere allo studio per la sola trasmissione).
 
 
 
 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL MODELLO
Come negli anni scorsi, la trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, come il nostro Studio.
Chi gestisce la contabilità in proprio, ma ha bisogno della collaborazione dello Studio per l’invio telematico a mezzo ENTRATEL dovrà farci avere il file pronto all’invio appena possibile (entro e non oltre il 01/04/2016.  
In tale caso nella sezione IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA andrà indicato il codice fiscale dello Studio “02455300968” + impegno a presentare “codice 1 contribuente” + data impegno “la data di quando viene creato/mandato il file”; il campo CAF va lasciato vuoto.
 
                                                              Studio Corbella

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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