Gentilissimi Sigg.ri Clienti,

come comunicato nella nostra Circolare n. 10/2015, la Legge n. 107/2015, c.d. “Buona scuola”, ha introdotto il riconoscimento del credito d’imposta “School Bonus” a favore dei soggetti (persone fisiche, imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali) che effettuino erogazioni liberali in denaro a favore di istituti del sistema nazionale di istruzione che – ricordiamo – include anche gli Istituti paritari gestiti dagli Enti Religiosi.
L’erogazione liberale deve essere finalizzata a sostenere un investimento per:
-    la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
-    la manutenzione ed il potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
-    interventi volti al miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ad oggi non ha purtroppo ancora emanato il Decreto attuativo che avrebbe dovuto individuare le corrette modalità di versamento di dette erogazioni liberali.
Le più diffuse interpretazioni di stampa rimandano però alle modalità di versamento previste dalla Circolare 24/E del 2014 in materia di Art Bonus (credito d’imposta a favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore del turismo e della cultura), essendo la disciplina dei due crediti d’imposta molto simile fra loro. In particolare, la Circolare così recita:
“Per  quanto  concerne  le  modalità  di  effettuazione  delle  liberalità  in  denaro  si richiamano le indicazioni fornite con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007.
Le   erogazioni   liberali,   pertanto,   devono   essere   effettuate   avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
-    bonifico bancario con indicazione degli estremi “bonifico ai sensi della Legge 107/2015 - school bonus”;
-    ufficio postale;
-    sistemi  di  pagamento  previsti  dall'articolo  23  del decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.” Infine, Vi informiamo che la Legge di Stabilità per il 2016 ha posticipato di un anno la decorrenza dello “School Bonus”, modificando così le disposizioni originarie previste dalla Legge Buona Scuola.
A seguito di tale modifica normativa, per le erogazioni liberali effettuate dai contribuenti, destinate all’esecuzione dei predetti interventi, spetterà un credito d’imposta pari:
-    al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015, perciò 2016 e 2017;
-    al 50% delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (anziché 31.12.2016).
 
Restiamo a disposizione Studio Corbella Riferimenti di legge:
-    Art.1, commi da 145 a 150, Legge n. 107/2015
-    Circolare 24/E del 31.07.2014
-    Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 133/E del 14.06.2007.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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