Lo scorso 10 ottobre 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 185/2016, mediante il quale il Governo ha attuato alcune correzioni alla riforma del lavoro realizzata mediante il cd “Jobs Act”.
Tra le varie novità introdotte rammentiamo l’obbligo per i committenti che ricorrano al “lavoro accessorio”, nell’ambito della quale il lavoratore viene remunerato mediante voucher, di comunicare - con un preavviso di almeno 60 minuti - alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
Con riferimento, inoltre, ai lavoratori disabili, il nuovo testo legislativo ha modificato parzialmente la disciplina sanzionatoria prevista in caso di violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo o di mancata copertura della quota d’obbligo, precisando che in tale ultima ipotesi (mancata copertura delle quote di riserva) è applicabile la procedura della diffida accertativa da parte degli Ispettori del Lavoro.
Infine, il decreto in esame ha modificato (seppure marginalmente) anche la normativa in materia di dimissioni on line, stabilendo che tale procedura, oltreché con le modalità sinora in vigore (acquisizione del PIN da parte del sito Cliclavoro o invio per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali o commissioni di certificazione), possa essere svolta anche presso gli studi professionali dei consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Per le modalità applicative di tale novità occorrerà attendere le necessarie istruzioni ministeriali.