La recente modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, attuata mediante il d.lgs 151 del 14 settembre 2015, non ha inteso introdurre la possibilità di un controllo a distanza del personale, senza la presenza di ulteriori esigenze organizzative e produttive, mantenendo in questo senso la continuità con la ratio dell’articolo previgente.

Anche oggi, infatti, gli impianti audiovisivi sono consentiti, con accordo sindacale, solo per soddisfare le esigenze sopra dette, anche se comportano, come conseguenza inevitabile, il controllo del lavoratore.

Differentemente (ed è questa la prima novità!), non sono considerati impianti di controllo a distanza (e pertanto non necessitano dell'avvallo sindacale) gli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

In tal modo, il legislatore ha finalmente posto fine alle numerose difficoltà interpretative formatesi con la previgente normativa, che talvolta avevano condotto a pronunce giudiziarie assolutamente criticabili (si pensi alla condanna del datore di lavoro che aveva accertato il comportamento di un dipendente sulla base dell’orario di accesso nel parcheggio aziendale, rilevato mediante il sistema degli accessi).

Ulteriore novità della modifica in questione è aver facilitato le modalità di approvazione in sede sindacale degli impianti laddove risultava eccessivamente complessa, prevedendo che “nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Infine, l’ultimo comma della nuova disposizione precisa la possibilità che i dati raccolti legittimamente possano essere utilizzati a tutti i fini, compreso, qualora ve ne sia necessità, quello disciplinare.

Documentazione

Questionario sulla prevenzione del rischio clinico nelle strutture associate all'Aris.

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