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Tra controllore e controllato la pelle del malato

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ennesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri destinato, come tutti gli altri, a definire ciò che il Decreto Legge cui si riferisce non ha definito o la sua applicazione ha generato alcune problematiche. Il DPCM in questione riguarda, neppure a dirlo, il rapporto tra i poteri dello Stato centrale e l’autodeterminazione delle Regioni. Nel caso specifico si riferisce alla gestione delle liste d’attesa, in particolare alle modalità e alle procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi riconosciuti all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, istituito ai sensi dell’art. 2 del DL Liste d’attesa (73/2024).

Il DL Liste d’attesa prevedeva infatti che, in caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi del Decreto o di mancata individuazione del Responsabile Unico Regionale dell'Assistenza Sanitaria (RUAS), l’Organismo potesse esercitare poteri sostitutivi rispetto ai compiti affidati dal Decreto alle Regioni e al RUAS, svolgendo anche verifiche presso le strutture sanitarie del SSN e private accreditate e avvalendosi dei dati derivanti dalla Piattaforma nazionale per le liste d’attesa o dagli audit dell’AGENAS. Ci sono voluti diversi mesi di infinite discussioni in Conferenza Stato-Regioni prima che si raggiungesse l’accordo che ha portato alla pubblicazione del DPCM in questione. Le Regioni infatti pretendevano chiarezza nella definizione delle modalità di sostituzione del loro potere e dei meccanismi automatici per il ritorno delle competenze in capo alle Regioni stesse una volta sistemata la questione.

Cerchiamo di capire cosa succede e in quali casi interviene l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. Sostanzialmente interviene in due casi specifici: mancata nomina del RUAS entro il termine stabilito dalla Legge (era il 30 ottobre 2024) e inadempienza del RUAS e Regioni nello svolgimento dei compiti loro affidati ai sensi del DL Liste d’attesa. Per quanto riguarda la nomina del RUAS, l’Organismo provvede a nominarlo nella persona del Direttore regionale della sanità.

Nei casi di ritardi e inadempienze rispetto agli obiettivi del DL Liste d’attesa, rilevati dal Ministero, l’Organismo contesta il ritardo o l’inadempienza dandone comunicazione alla Regione nonché al Ministero della Salute, e assegnando un termine massimo di 30 giorni per controdedurre. In assenza di controdeduzioni o di loro non accoglibilità, l’Organismo assegna un ulteriore termine di 60/90 giorni per l’eliminazione delle criticità, salvo deroghe specificatamente concordate.

In caso di omesso riscontro o mancato superamento delle criticità, l’Organismo si sostituisce al soggetto inadempiente per l’adozione degli atti o provvedimenti non posti in essere o indica allo stesso le linee operative ed il termine per adempiere, verificando la corretta e tempestiva esecuzione. Il potere sostitutivo, ove ne ricorrano i presupposti, può essere esercitato decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del presente DPCM.

Naturalmente una volta entrato in scena l’Organismo il titolare del potere in ambito regionale potrà richiedere l’autorizzazione all’esercizio, anche dopo l’adozione del provvedimento da parte dell’Organismo. In questi casi, l’Organismo valuta le specifiche circostanze e l’interesse pubblico prevalente per autorizzare l’esercizio del potere, assegnando un termine perentorio per provvedere. A conclusione del procedimento o a seguito del comportamento attivo da parte del soggetto titolare del potere, l’Organismo dispone la revoca del provvedimento adottato in sostituzione.

L’ Organismo redige alla fine una relazione, che invia all’Amministrazione inadempiente e al Min. Sal, contenente: le azioni intraprese in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente; le criticità rilevate; le modalità e termini del contraddittorio; i professionisti che hanno condotto le eventuali attività di accesso e verifica e l’eventuale assistenza di Carabinieri e NAS; i referenti del soggetto sostituito che hanno assistito l’Organismo nell’esercizio del potere sostitutivo e delle attività di verifica e controllo; l’elenco della documentazione di cui si è acquisita copia; gli atti e provvedimenti assunti in via sostitutiva; il dettaglio delle spese sostenute; ogni altro elemento utile ai fini della trasparenza amministrativa.

Un procedimento certamente complesso i cui primi effetti si potranno riscontrare (ammesso che non nascano altre diatribe tra Stato e Regioni) il prossimo anno: infatti tra i 180 giorni che devono passare tra la pubblicazione del DPCM e la possibilità d’intervento da parte dell’Organismo, i 30 giorni concessi alla Regione per contestare eventualmente la necessità del suddetto intervento e gli ulteriori 90 giorni concessi in caso di mancata risposta, ci vorranno una decina di mesi prima che il temuto Organismo possa iniziare il suo lavoro di risanamento. Con buona pace di chi è già in attesa  di una visita da mesi e mesi.

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