“Il coinvolgimento di strutture private nell'erogazione di prestazioni di pronto soccorso può considerarsi legittimo, solo nella misura in cui dette strutture risultino accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e correttamente inserite nella Rete dell'emergenza-urgenza secondo le indicazioni della programmazione regionale, nonché in coerenza con i requisiti e gli standard di livello nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015 e rientrino nell'ambito delle funzioni assistenziali specificatamente assegnate a ciascuna struttura privata accreditata attraverso la definizione del relativo accordo contrattuale, ai sensi dell'articolo n. 8-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 502 del 92.” Lo ha ribadito Marcello Gemmato, sotto-segretario del Ministero della Salute rispondendo ad una interrogazione nella Commissione Affari Sociali della Camera.
Al di fuori di queste ipotesi, non appare legittima l'erogazione di prestazioni di pronto soccorso propriamente dette e può risultare tendenziosa la rappresentazione di una siffatta tipologia di assistenza offerta nei confronti dell'utenza.
Il sottosegretario ha anche assicurato che resta ferma la possibilità per le Aziende Sanitarie, valutate le aree di obiettiva carenza, di bandire apposite manifestazioni d'interesse alle quali possono aderire i predetti operatori, dando evidenza della disponibilità per disciplina, per l'eventuale trasferimento diretto da pronto soccorso, previo consenso dei pazienti.
A tale strumento straordinario le Aziende possono ricorrere in presenza di accertata necessità non fronteggiabile con proprie risorse, debitamente documentata dal Direttore generale dell'Azienda pubblica, che ha l'onere di fornirne immediata comunicazione all'Assessorato.
Gli accordi che le Aziende potranno stipulare in esito alle anzidette manifestazioni d'interesse, hanno durata contrattuale coincidente con la definizione dell'aggregato 2024 e non potranno superare il 5 per cento dell'aggregato provinciale ed eccedere il 5 per cento del budget assegnato alla singola struttura.