Lo stabilisce il decreto-legge sulla sicurezza pubblica approvato dal Governo
Addio ai cosiddetti “cannabis light shop”. Il via libera del Governo al Decreto Sicurezza, lo schema del decreto-legge sulla sicurezza pubblica, in effetti, introduce una netta inversione di rotta sull'uso e la commercializzazione della canapa industriale. Le modifiche riguardano in particolare la legge 2 dicembre 2016, n. 242, che fino ad oggi regolava la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa in Italia. Le nuove norme, contenute all’articolo 18 del decreto, mirano a limitare fortemente l'uso delle infiorescenze, anche nei casi in cui derivino da varietà legali. Ora la coltivazione della canapa è ammessa esclusivamente se comprovata da una finalità industriale lecita. La filiera viene così ricondotta esclusivamente al suo impiego industriale o agricolo per i semi, escludendo in modo esplicito ogni forma di commercio o consumo delle infiorescenze, chiudendo così il mercato dei “cannabis light shop”. Lo scopo dell’inasprimento della legge, così come dichiarato dal Governo, è prevenire il rischio che il consumo di prodotti a base di infiorescenze possa alterare lo stato psicofisico delle persone, compromettendo la sicurezza pubblica e stradale.
Dall’entrata in vigore della legge sicurezza, prodotti, tanto per fare un esempio, destinati alla bioedilizia o alla cosmesi, saranno consentiti esclusivamente per usi legali. Effettivamente sino ad oggi la normativa in questione era poco chiara e lasciava spazio a interpretazioni lontane dall’intento del legislatore.
Tra i nuovi provvedimenti segnaliamo il comma 3-bis, nel quale sono elencati esplicitamente tutti i divieti: l'importazione; la lavorazione; la detenzione; la cessione; la distribuzione; il commercio; il trasporto; la spedizione e la vendita al pubblico; il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (anche se semilavorate, essiccate, tritate), compresi estratti, resine e oli. Tali attività, precisa il Decreto, rimangono soggette al Testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990), anche quando i prodotti derivino da coltivazioni lecite.
Confermata la liceità dell’uso professionale, l’unico ad essere ammesso. Anche se con l’introduzione della nuova lettera g-bis) si pone un limite alla produzione di semi destinati agli usi legittimi, definito dai limiti di contaminazione stabiliti dal Ministero della Salute. Anche qui è inserito un comma 3-bis, che ribadisce il divieto generalizzato delle infiorescenze, con la sola eccezione della loro lavorazione esclusiva per la produzione di semi.
L’esclusione delle infiorescenze dalla legge 242/2016 e il loro assoggettamento al DPR 309/1990 comporta l’equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, ai prodotti stupefacenti, aprendo la porta a interventi penali e sequestri. A controllare che tutto si svolga secondo la Legge non è più il Corpo Forestale dello Stato, ma il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. I controlli si estendono anche alla produzione agricola dei semi di canapa come definita nel nuovo comma.