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Il Parlamento ha approvato la legge per il contrasto alle aggressioni ai medici

Reclusione fino a 5 anni, arresto in flagranza e multe salate

Arresto in flagranza di reato. Pene da uno a 5 anni di reclusione. Multe fino a 10 mila euro in caso di danneggiamento di strutture sanitarie e arredi. Questi i principali provvedimenti previsti nel disegno di legge sulle aggressioni a medici e personale sanitario nei pronto soccorso approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati con 144 voti favorevoli e 92 astenuti. Un provvedimento – varato per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari e di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitari – che diventerà esecutivo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo introduce un nuovo comma nell’articolo 635 c.p., con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia, aggredisce medici, personale sanitario e pubblici ufficiali. Ma anche se distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

L’articolo 2 prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l’arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari. Nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. L’arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l’autore del reato, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto.

L’articolo 3 prevede che dalla definitiva entrata in vigore della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate vi devono provvedere nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, l’articolo 4 dispone che il decreto-legge approvato entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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