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L’autonomia differenziata è Legge

Approvato in via definitiva il DDL “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. Il testo era già stato licenziato dal Senato. L'autonomia differenziata ora è legge. Il provvedimento, modificato durante i lavori in commissione Affari Costituzionali, definisce procedure legislative e amministrative da seguire per giungere ad una intesa tra lo Stato e le Regioni che chiedono ulteriori autonomie. Nella sezione documentazione del sito ARIS si può consultare il testo completo del DDL in oggetto.

Ci soffermiamo su alcuni punti di maggiore interesse, con una particolare attenzione a ciò che riguarda più da vicino la sanità, intesa come materia riferibile a “diritto civile e sociale”.

Iniziamo dalle finalità del disegno di legge, precisate nell’art. 1 del DDL. L’intento principale è quello di definire i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni.

Il comma 2 stabilisce che l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, soprattutto per ciò che riguarda materie riferibili ai diritti civili e sociali - che devono comunque essere garantiti su tutto il territorio nazionale -, è consentita “subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione” (Lep). I Livelli essenziali delle prestazioni indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale.

L’articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. Diciamo subito che si tratta di un iter molto complesso.  Il comma 1 prevede che sia la Regione, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La richiesta è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al quale compete di avviare il negoziato con la Regione interessata. Prima di avviare la discussione è necessaria la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare.

Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, viene comunque avviato il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri,può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione, per tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie.

Approvato lo schema di intesa preliminare del negoziato, sarà inviato alla Conferenza unificata che, entro 60 giorni , dovrà esprimere il proprio parere. Quindi sarà la volta delle Camere per l’esame dei competenti organi parlamentari i quali entro 90 giorni dalla data di trasmissione, e dopo aver udito il Presidente della Giunta regionale interessata, dovranno esprimersi. Valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dai competenti organi parlamentari – e, in ogni caso, decorsi novanta giorni –, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, predispongano lo schema di intesa definitivo, eventualmente al termine di un ulteriore negoziato con la Regione interessata, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri può anche ritenere di sollevare obiezioni. Deve riferire alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata.

Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal CdM. Dovrà far seguito un disegno di legge di approvazione dell’intesa, della quale quest’ultima costituisce un allegato. Approvata dal Consiglio dei ministri, l’intesa definitiva è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Dovrà infine essere tutto trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il quale configura l’intesa come una legge rinforzata, prescrivendo che ciascuna Camera la approvi a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

C’è da dire che le intese hanno una loro durata nel tempo. Lo stabilisce l’art. 7 comma 1, del disegno di legge: ciascuna di esse dovrà individuare, comunque in un periodo non superiore a 10 anni. Può essere modificata sia su iniziativa della Regione sia dello Stato.

L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio previsto dalla stessa legge, dell'obbligo di garantire i Lep, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

La Commissione paritetica ha anche altri importanti incarichi. Per esempio provvedeannualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Se si evidenzia uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili. E soprattutto del tempo che passa tra una consultazione e l’altra.

La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere sui controlli effettuati.

Un’attenzione particolare va dedicata alla determinazione dei LEP. Nel DDL se ne parla all’art.3 in cui è prevista la delega al Governo per la loro determinazione e i loro costi. Anche qui siamo davanti ad un percorso complesso.Ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei Lep va trasmesso alle Camere, per l’espressione del parere entro quarantacinque giorni.

I Lep sono determinati nelle materie o negli ambiti delle seguenti materie:

a) organizzazione della giustizia di pace;

b) norme generali sull’istruzione;

c) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

d) tutela e sicurezza del lavoro;

e) istruzione;

f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) alimentazione;

i) ordinamento sportivo;

l) governo del territorio;

m) porti e aeroporti civili;

n) grandi reti di trasporto e di navigazione;

o) ordinamento della comunicazione;

p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

I Lep possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, ai fini della determinazione dei Lep, continua ad applicarsi quanto previsto dalla manovra 2023 (commi da 791 a 801-bis). L’articolo ) mette un punto fermo: dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il finanziamento dei Lep sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Stabilisce poi che per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei Lep. È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

A riportare il discorso sulla solidarietà è l’ art. 10 il quale stabilisce misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse.

Il DDL si conclude con la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione


In allegato il testo completo del DDL.



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