Il Tar della Sicilia "ha accolto il ricorso promosso da Anmed (Associazione nazionale di medicina, diagnostica, salute e benessere) e Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata) a tutela del diritto alla salute dei cittadini e dei servizi sanitari, patrocinato dallo studio legale Minnella e Coppa attraverso gli avvocati Paolo Rossi, Alberto Pepe, Vincenzo Minnella e Davide Di Paola. Grazie a questa sentenza - sottolinea una nota Uap-Anmed - il Tar ha finalmente riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalle strutture sanitarie accreditate, che erogano servizi sanitari nel rispetto delle norme di legge, con il possesso dei 420 requisiti strutturali, professionali e tecnologici previsti per garantire una medicina di precisione per i nostri cittadini". Di conseguenza, sono state riconosciute le istanze di Anmed e Uap, "affinché alle farmacie siano riconosciute prestazioni di mero autocontrollo".
Con la sentenza (n. 1003/2024), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha stabilito che è illegittima la previsione secondo cui le farmacie possano effettuare prestazioni sanitarie a carico del Ssn in locali esterni e distaccati rispetto alla sede della farmacia - proseguono i ricorrenti - La decisione annulla una nota dell'assessorato regionale della Salute che autorizzava tale possibilità, ritenendo che essa anticipi indebitamente una riforma normativa ancora non approvata ('Ddl semplificazioni 2024') e dunque priva di copertura legislativa attuale". Il Tar della Sicilia, evidenziano Anmed e Uap, "ha sottolineato che nessuna norma statale oggi in vigore consente alle farmacie di svolgere attività sanitarie in spazi esterni alla sede farmaceutica, a eccezione di alcune attività specifiche (come la somministrazione di vaccini e tamponi) che sono tassativamente previste dalla legge".